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L’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) vieta agli enti pubblici di assicurare la responsabilità patrimoniale dei singoli amministratori (dirigenti e DSGA), ma consente pienamente di tutelare la RC Patrimoniale dell’Istituto.
Oggi, con la nuova L. 1/2026, la RC Patrimoniale dell’ente diventa uno strumento fondamentale e necessario per gli Istituti. La riforma ha rafforzato il potere riduttivo (max 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua).
Il DS/DSGA è dunque più protetto ma il danno non sparisce; ricade sul bilancio della scuola.
Copre la differenza (il danno “scoperto”) tra il danno erariale complessivo e la minor somma che la Corte dei Conti, esercitando il potere riduttivo, ha addebitato al dipendente.